Ogni giudicato sulla sua strada.

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Ogni giudicato sulla sua strada.

11:09 20 Gennaio in Articoli
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Ogni giudicato sulla sua strada

IL PENALE NON RILEVA AUTOMATICAMENTE NEL TRIBUTARIO

Il giudicato formatosi in sede penale non rileva automaticamente nel giudizio tributario avente ad oggetto i medesimi fatti, a causa della diversità del regime delle prove che caratterizza i due procedimenti. Così l’ordinanza 30941 della Cassazione tributaria del 27/11/2019. I giudici di seconde cure, preso atto della sentenza penale di assoluzione del contribuente, avevano dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento relativi alla stessa vicenda oggetto del primo giudizio. La Cassazione, richiamando propri precedenti, ha invece ritenuto che il principio del doppio binario impedisca la reciproca influenza tra i due procedimenti, con la conseguenza che l’esito -assolutorio o meno di quello penale non può avere efficacia con riferimento alle contestazioni delle Entrate, ferma la libertà del giudice tributario di valutarlo liberamente. Tale conclusione si giustifica, secondo la sentenza, con la diversità del regime delle prove nei due processi: l’inammissibilità della prova testimoniale in quello tributario e la rilevanza in esso di regole presuntive comportano l’impossibilità che una sentenza penale, emessa all’esito di un dibattimento nel quale la prova regina è quella per testimoni e non sono ammesse presunzioni, abbia effetto vincolante nel primo, pena altrimenti lo snaturamento delle regole proprie di quest’ultimo. In questo senso, l’ordinanza valorizza, oltre al principio del doppio binario, l’art. 654 cpp, il quale nega che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo laddove la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (come per l’appunto avviene nel processo tributario). La Cassazione precisa che tale incomunicabilità vale anche se i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente: ciò, di fatto, legittima il giudice tributario a ricostruire in modo autonomo la fattispecie oggetto del suo giudizio. Sebbene appaia coerente con il ricordato doppio binario, tale esito deve essere valutato alla luce della giurisprudenza europea sul ne bis in idem. L’incomunicabilità tra i due processi, che emerge dall’ordinanza, impattando sulla valutazione dei fatti può condurre a una duplicazione di sanzioni, penale e amministrativa, in assenza di qualsiasi possibilità di coordinamento tra le due. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. A e B c. Norvegia), viceversa, le sanzioni amministrative, quando di ammontare particolarmente elevato, hanno natura afflittiva al pari delle penali. È il caso dell’ordinamento italiano, nel quale la sanzione amministrativa di regola è del 90% del tributo evaso. Pertanto, non è ammessa una loro duplicazione, se non nel caso in cui i procedimenti che le generano siano connessi tra di loro, nella fase di raccolta delle prove (per evitare valutazioni difformi del medesimo fatto) e nella determinazione del loro ammontare. La posizione della Cassazione esclude in radice che un simile collegamento possa realizzarsi e pertanto ammette che si possa pervenire a una difforme valutazione della medesima vicenda e quindi a un abnorme cumulo sanzionatorio. Emerge, dunque, un contrasto tra l’assetto interno e quello sovranazionale che, in prospettiva, potrebbe dar vita ad un conflitto dal quale non è scontato che il primo possa uscire indenne.