Processo tributario telematico.

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Processo tributario telematico.

14:05 27 Gennaio in Articoli
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Processo tributario telematico

Giudizio di rinvio con modalità cartacea o telematica? Una questione ancora aperta

Il processo tributario telematico è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Si pone, quindi, il problema di stabilire quale sia la modalità da utilizzare per riassumere il giudizio in caso di rinvio disposto dalla Corte di cassazione: con modalità cartacea, perché la novella legislativa non contempla espressamente il giudizio di riassunzione, oppure con modalità telematica, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo obbligo normativo? Data la delicatezza della questione, appare auspicabile un chiarimento, tenuto conto che la riassunzione del giudizio a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione costituisce un onere del contribuente, il cui mancato assolvimento determina l’estinzione dell’intero giudizio e la conseguente definitività dell’atto impositivo oggetto di impugnazione.

Il decreto fiscale 2019 (art. 16, comma 1, D.L. n. 119/2018), sostituendo il comma 3 dell’art. 16-bis, D.Lgs. n. 546/1992 in tema di comunicazioni e notificazioni per via elettronica, ha reso obbligatorio l’utilizzo delle modalità telematiche per lo svolgimento dei giudizi tributari. Tale obbligo opera esclusivamente per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
Pertanto, da tale data, gli atti introduttivi del giudizio tributario debbono necessariamente essere notificati tramite posta elettronica certificata e poi depositati presso le Commissioni tributarie con modalità telematiche.

La norma si limita, tuttavia, a imporre l’utilizzo del canale telematico per i soli primi due gradi di giudizio e omette di ricomprendere espressamente nel proprio ambito applicativo il giudizio di riassunzione a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione, il cui procedimento è disciplinato, in ambito tributario, dall’art. 63, D.Lgs. n. 546/1992.
Il silenzio, data la peculiarità di tale giudizio, può ingenerare dubbi circa la corretta modalità, cartacea o telematica, da utilizzare per la sua corretta instaurazione e, pertanto, deve indurre a particolare cautela, tenuto conto che un eventuale errore nella scelta determina l’inammissibilità dell’atto di riassunzione notificato.
La problematica da affrontare e risolvere consiste, quindi, nel capire se il giudizio di rinvio regolato dall’art. 63, D.Lgs. n. 546/1992 possa ritenersi, o meno, un “giudizio instaurato in secondo grado” per il quale, a decorre dal 1° luglio 2019, vige l’obbligo di utilizzare il canale telematico.

Riassunzione: nuova fase del procedimento, non giudizio di secondo grado

Tutte le volte in cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ravvisando l’esistenza di un vizio sanabile della decisione, qualora non possa definire direttamente il merito della controversia, cassa la sentenza impugnata rimettendo la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. È quindi possibile affermare che, tendenzialmente, il giudizio “rescindente” (annullamento della sentenza impugnata) si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione, mentre il giudizio “rescissorio” (esame del merito della causa) si svolge di fronte al giudice del rinvio. Il giudizio di rinvio rappresenta, quindi, la prosecuzione del processo di Cassazione e non la riapertura della fase conclusa con la sentenza di secondo grado cassata, essendo il giudice ad quem chiamato ad effettuare quel giudizio rescissorio che la Cassazione, il più delle volte, non è in grado di compiere.
Posto quindi che la riassunzione rappresenta una nuova ed autonoma fase di un giudizio unitario che mira a una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, viene a statuire per la prima volta sulle domande proposte dalle parti, da ciò consegue che il giudizio di rinvio non può, nella sostanza, essere assimilato ai giudizi di secondo grado per i quali l’art. 16, comma 5, D.L. n. 119/20918 sancisce l’obbligo del telematico

Canale telematico preferibile anche per il giudizio di rinvio

Vi sono tuttavia alcune circostanze che depongono ugualmente a favore dell’utilizzo delle modalità telematiche per riassumere il giudizio a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione. Infatti, se il giudizio rescissorio, date le sue indubbie peculiarità, non costituisce un giudizio instaurato in secondo grado, tuttavia occorre tenere presente che l’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, nel disciplinare in ambito tributario il giudizio di rinvio, prevede espressamente che, quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale, la riassunzione debba essere fatta “nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado”. Di talché, valorizzando l’aspetto formale, dal combinato disposto dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 16, comma 5, D.L. n. 119/2018, porterebbero trarsi argomenti a favore dell’estensione dell’obbligo di utilizzo del telematico anche per i giudizi di riassunzione.

A favore di questa soluzione militano, inoltre, ragioni di carattere sistematico, oltre che pratico. È indubbio, infatti, che il legislatore, nel dettare il comma 5 dell’art. 16, D.L. n. 119/2018, e quindi nel fissare il termine che impone alle parti l’utilizzo obbligatorio delle modalità informatiche, abbia voluto porre fine alla fase sperimentale del processo tributario telematico e, quindi, alla facoltatività della scelta fra l’utilizzo del cartaceo o del canale telematico per il suo svolgimento. Scelta, quella di rendere obbligatorio l’utilizzo delle modalità informatiche per i giudizi instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019, che verrebbe di fatto vanificata qualora si ammettesse la possibilità di introdurre il giudizio di rinvio con modalità cartacea. Dato, infatti, l’elevatissimo numero di ricorsi attualmente pendenti davanti alla Corte di Cassazione, se si accedesse a tale tesi, la commistione tra cartaceo e telematico sarebbe, infatti, destinata a protrarsi per un tempo potenzialmente indefinito Riassunzione telematica anche in caso di gradi precedenti cartacei In ogni caso, qualora si ritenesse di non comprendere il giudizio di rinvio fra quelli per i quali opera l’obbligo del telematico ex art. 16, comma 5, D.L. n. 118/2019 (neppure per effetto del rinvio alla “forma” operato dall’art. 63, D.Lgs. n. 546/1992), la scelta di utilizzare gli strumenti informatici non pare impedita dal fatto che la parte abbia utilizzato la modalità cartacea nei primi gradi di giudizio.

Occorre ricordare, infatti, che nel regime di facoltatività, l’unico obbligo che operava era quello previsto dall’art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013, recante il Regolamento per la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, a mente del quale: “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.

Ciò significa quindi che, in base all’art. 3 del D.M. n. 163/2013, la parte non poteva modificare la scelta operata inizialmente nel solo caso in cui avesse optato per l’utilizzo delle modalità telematiche. Al contrario, la modifica del criterio utilizzato avrebbe potuto essere eseguita nel caso in cui il processo fosse stato instaurato in modalità cartacea.

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che l’art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013 non detta il principio secondo cui secondo cui le modalità utilizzate dalle parti nel giudizio di primo grado debbono essere adottate in tutti i gradi di giudizio ma, nel porre il vincolo, si riferisce alla sola “parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello” (Corte di Cassazione, sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 25713).
Se dunque è vero che, nel passaggio da un grado al successivo le parti che non abbiano già esercitato l’opzione per il telematico (e quindi abbiano utilizzato il cartaceo) possono sempre passare alla modalità telematiche, allora nulla dovrebbe ostare, nell’ipotesi in cui si volesse ricondurre il giudizio di rinvio nell’alveo del regime di facoltatività, all’utilizzo del canale telematico pur in presenza di gradi precedenti cartacei.

Ad ogni buon conto, data la delicatezza della questione, appare auspicabile un chiarimento, tenuto conto che la riassunzione del giudizio a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione costituisce un onere del contribuente il cui mancato assolvimento determina l’estinzione dell’intero giudizio e la conseguente definitività dell’atto impositivo oggetto di impugnazione.

Articolo di Giuseppe Salvi - Avvocato tributarista in Firenze